Art. 8.
(Fondo provinciale e fondo comunale per lo spettacolo dal vivo).

      1. L'intervento delle province per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo provinciale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
      2. L'intervento dei comuni per la promozione e lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nell'ambito del loro territorio avviene attraverso il fondo comunale per lo spettacolo dal vivo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c).
      3. Ai fini dell'incremento annuale del fondo provinciale e del fondo comunale per lo spettacolo dal vivo, l'incremento minimo della quota di risorse proprie destinata dalle province e dai comuni è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento stesso.
      4. Le risorse allocate dalle province a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il finanziamento dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 5,

 

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comma 1, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.
      5. Le risorse allocate dai comuni a favore dello spettacolo dal vivo sono utilizzate per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 2, e per le spese di funzionamento degli organi istituzionali.